Una società, finanziata da una banca con garanzia statale tramite il Fondo di Garanzia PMI, è dichiarata fallita. L'ente gestore del Fondo, dopo aver pagato alla banca l'80% del credito garantito, chiede di essere ammesso al passivo fallimentare. La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo ha un diritto autonomo e privilegiato di insinuarsi al passivo per la somma versata, anche se la banca finanziatrice non è stata integralmente soddisfatta. Questo diritto non è una semplice surrogazione, ma un credito di natura pubblicistica per la 'restituzione' delle risorse pubbliche impiegate, rendendo inapplicabile la norma sul regresso tra coobbligati.
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