La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13345/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di leasing e fallimento. Una società di leasing, citata in giudizio dal fallimento di un'azienda utilizzatrice per la restituzione dei canoni pagati, si era difesa chiedendo un equo indennizzo. I giudici di merito avevano ritenuto tardiva tale richiesta. La Cassazione ha ribaltato la decisione, specificando che la richiesta non era una domanda nuova, ma una eccezione riconvenzionale, finalizzata unicamente a paralizzare la pretesa avversaria. Questa qualificazione permette di presentarla nei termini previsti per le difese, cambiando l'esito della causa.
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