Un creditore richiede la liquidazione giudiziale di una società debitrice per un cospicuo credito non pagato, attestato da un decreto ingiuntivo. La debitrice si oppone, sostenendo che il debito non sussiste e che il decreto è stato notificato in modo irregolare. La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ritiene plausibile l'esistenza del credito, inammissibile l'opposizione della debitrice e provato il suo stato di insolvenza sulla base di pignoramenti falliti e dati finanziari negativi, aprendo così la procedura di liquidazione giudiziale.
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