La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcune Amministrazioni pubbliche creditrici in una procedura fallimentare. Le Amministrazioni contestavano gli acconti liquidati al curatore e ai legali, ma hanno utilizzato lo strumento dell'impugnazione del rendiconto fallimentare in modo errato. La Corte ha stabilito che il rendiconto serve a contestare gli atti di gestione del curatore, non i provvedimenti, seppur provvisori, del giudice delegato, i quali devono essere impugnati con specifici rimedi procedurali. Il ricorso è stato giudicato una mera riproposizione di argomenti già respinti, senza una critica specifica alla decisione della Corte d'Appello.
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