Un amministratore, debitore in un'esecuzione forzata, ha presentato un'opposizione esecuzione contro il creditore originario (un fallimento) e due creditori intervenuti. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, chiarendo che le eccezioni sulla validità di un credito, se coperte da un giudicato come un decreto ingiuntivo definitivo, non possono essere riproposte. Inoltre, ha stabilito che se una sentenza viene parzialmente riformata in appello riducendo l'importo, l'esecuzione può legittimamente continuare sulla base del titolo originario, ma entro i nuovi e più bassi limiti.
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