La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22834/2024, ha stabilito che in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'appaltatore di un'opera pubblica, il credito del subappaltatore non gode di prededuzione. La speciale tutela prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti all'appaltatore inadempiente verso il subappaltatore, non si applica una volta sciolto il contratto per insolvenza. Pertanto, il subappaltatore è considerato un creditore concorsuale come gli altri, soggetto al principio della 'par condicio creditorum'.
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