Una società, già cancellata dal registro imprese e quindi estinta, ottiene un decreto ingiuntivo. La società debitrice si oppone e i tribunali le danno ragione, revocando il decreto per difetto di legittimazione attiva. L’ex socio tenta un ricorso per revocazione, sostenendo che il vero vizio fosse la procura inesistente, un errore di fatto. La Cassazione, confermando la decisione d’appello, dichiara il ricorso inammissibile perché la questione dell’estinzione della società era già stata valutata, rendendo la doglianza una critica su un errore di diritto, non di fatto, e non pertinente alla decisione impugnata.
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