La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20636/2024, ha chiarito la portata del giudicato formale. Nel caso esaminato, una domanda di risarcimento danni per vizi di costruzione, dichiarata inammissibile per tardività in un primo processo, è stata riproposta in un nuovo giudizio. La Corte d'Appello aveva respinto la nuova domanda, ritenendo che il risarcimento già concesso nel primo giudizio coprisse tutti i danni. La Cassazione ha cassato tale decisione, stabilendo che una pronuncia di inammissibilità ha solo l'effetto di un giudicato formale, limitato a quel singolo processo, e non impedisce di ripresentare la stessa domanda. Pertanto, il giudice del secondo processo aveva il dovere di esaminare nel merito la domanda, senza poterla considerare già soddisfatta da una liquidazione relativa a un'altra e distinta voce di danno.
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