Un promissario acquirente ha agito in giudizio contro una società immobiliare per la risoluzione di un contratto preliminare, chiedendo in via principale l'accertamento della risoluzione consensuale e, in subordine, la risoluzione per inadempimento della controparte. La Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile la domanda subordinata per incompatibilità logica con la principale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che non sussiste alcuna incompatibilità. Se la prova della risoluzione consensuale fallisce, il giudice ha il dovere di esaminare la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento, procedendo a una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti.
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