Una società immobiliare, citata in giudizio per inquinamento, ha chiamato in causa un'azienda energetica vicina, ritenendola la vera responsabile. La sua richiesta di risarcimento è stata respinta in appello per prescrizione. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che la prescrizione del risarcimento decorre non dalla scoperta del danno su un fondo di terzi, ma dal momento in cui il proprietario danneggiato acquisisce conoscenza o conoscibilità del danno sul proprio specifico terreno.
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