Un socio receduto da una società in nome collettivo (SNC) si opponeva a decreti ingiuntivi promossi da ex dipendenti, sostenendo che il suo recesso, comunicato alla Camera di Commercio, lo liberasse da obbligazioni successive. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso. Ha stabilito che il recesso socio, per essere opponibile ai terzi, richiede l'iscrizione nel Registro delle Imprese, non essendo sufficiente una mera comunicazione o annotazione. Inoltre, la Corte ha chiarito che il rigetto di una precedente istanza di fallimento non costituisce giudicato vincolante sulla validità del recesso.
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