Una socia, illegittimamente esclusa da una cooperativa di pescatori, ha ottenuto un risarcimento per il danno patrimoniale subito. Data la difficoltà di provare l'esatto importo del mancato guadagno, la Corte d'Appello ha proceduto a una liquidazione equitativa del danno, utilizzando come parametro i compensi percepiti dal marito, che svolgeva la stessa attività. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso della cooperativa, confermando la legittimità del ricorso alla valutazione equitativa quando la prova del 'quantum' è impossibile o molto difficile, e ribadendo che la scelta del parametro di riferimento rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se congruamente motivata.
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