La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25869/2024, ha stabilito importanti principi in materia di leasing e vizi della cosa. Un utilizzatore aveva citato in giudizio il costruttore di un'imbarcazione difettosa, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra il costruttore e la società di leasing. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'azione era prescritta. È stato chiarito che l'utilizzatore, essendo estraneo al contratto di compravendita, non ha la facoltà di chiederne la risoluzione, a meno che non vi sia una clausola contrattuale specifica che gli trasferisca tale diritto. Inoltre, semplici comunicazioni al 'servizio clienti' non sono state ritenute idonee a interrompere la prescrizione.
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