La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2514/2024, ha stabilito che l'indicazione dell'erogazione di un mutuo in un contratto preliminare, se non esplicitamente formulata come condizione sospensiva, va interpretata come un mero termine di adempimento. Di conseguenza, il contratto rimane valido e vincolante per l'acquirente anche in caso di mancata concessione del finanziamento. Il caso riguardava una società che, non avendo ottenuto il mutuo per l'acquisto di due immobili, chiedeva la risoluzione del preliminare. La Corte ha rigettato il ricorso, sottolineando che le parti avevano solo definito le modalità e i tempi del pagamento, non subordinato l'efficacia dell'intero accordo all'ottenimento del finanziamento.
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