La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione del contratto di locazione a uso diverso per grave inadempimento del conduttore, consistito nel mancato pagamento di diversi canoni. La Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini di escludere la gravità, le presunte inadempienze del locatore, come la mancanza del certificato di agibilità, e ha chiarito che la mediazione obbligatoria si considera esperita anche se le parti, dopo il primo incontro, non proseguono la procedura.
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