Una società assicurativa cita in giudizio un istituto di credito per l'incasso di un assegno non trasferibile sottratto e pagato a un soggetto non legittimato. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18081/2024, ha cassato la decisione dei giudici di merito, stabilendo due principi fondamentali. Primo, la diligenza della banca negoziatrice non impone di richiedere due documenti d'identità, essendo sufficiente un solo documento valido in assenza di palesi anomalie. Secondo, la spedizione di un assegno tramite posta ordinaria costituisce concorso di colpa del mittente, data l'insicurezza del mezzo, riducendo così la responsabilità della banca per l'assegno. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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