Un cittadino, garante per una cooperativa, si oppone a un'ingiunzione di pagamento emessa da un Ministero. Dopo un esito favorevole in primo grado, la Corte d'Appello ribalta la decisione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, dichiara il successivo ricorso inammissibile. La ragione risiede nel fatto che il ricorrente non ha mai specificamente contestato, sin dall'inizio, i presupposti di fatto che lo escludevano da un beneficio di legge, rendendoli così provati in base al principio di non contestazione.
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