Una società fornitrice di gas ottiene un decreto ingiuntivo contro un'azienda cliente per fatture non pagate. Il cliente si oppone, lamentando consumi anomali e un possibile malfunzionamento del contatore. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce che nella contestazione bollette, l'onere della prova spetta al cliente, il quale non può limitarsi a una generica lamentela ma deve fornire elementi specifici che dimostrino la discordanza tra i consumi fatturati e quelli effettivi o presunti. Viene inoltre chiarito che il fornitore è l'unico responsabile nei confronti del cliente per il corretto funzionamento del contatore, anche se di proprietà di un distributore terzo. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, rinviando per un nuovo esame basato su questi principi.
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