Un istituto bancario, successore di una società di factoring, ha citato in giudizio un'autorità sanitaria locale e la sua regione di riferimento per ottenere il pagamento di interessi premiali su pagamenti per servizi sanitari effettuati in ritardo. La richiesta si basava su un accordo che prevedeva un tasso di interesse maggiorato a fronte della rinuncia ad azioni legali per i ritardi. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha ora dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la richiesta di una nuova interpretazione dell'accordo e la valutazione dei fatti, come l'esistenza di una formale messa in mora, sono di competenza esclusiva dei giudici di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, la pretesa sugli interessi premiali è stata definitivamente respinta.
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