Una società acquirente ha citato in giudizio il fornitore per difetti nel calcestruzzo ricevuto, chiedendo la risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8448/2024, ha rigettato il ricorso, confermando che l'onere della prova vizi spetta interamente al compratore. La Corte ha chiarito che il venditore non è tenuto a fornire una 'prova contraria' dell'assenza di difetti, poiché la sua è un'obbligazione di garanzia e non di prestazione. La decisione sottolinea come la valutazione delle prove, come le perizie di parte, rientri nella discrezionalità del giudice di merito.
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