Una garante ha siglato un accordo transattivo con un istituto di credito, pagando una somma per chiudere un debito e ottenere la cancellazione di un'ipoteca. Successivamente, ha cercato di recuperare parte della somma sostenendo che il debito reale, accertato in un'altra causa, era molto inferiore. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo che l'accordo transattivo, una volta concluso validamente per porre fine alla lite, è definitivo e assorbe ogni altra pretesa, rendendo inammissibili le altre contestazioni.
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