Un istituto di credito aveva concesso un mutuo fondiario a una società, poi fallita, per estinguere un debito chirografario preesistente. Il tribunale aveva revocato l'ipoteca, ritenendola una garanzia per debito preesistente lesiva della par condicio creditorum. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha cassato la decisione, specificando che per l'azione revocatoria ordinaria non basta dimostrare la trasformazione del credito da chirografario a privilegiato. Il curatore fallimentare ha l'onere di provare il concreto pregiudizio, ovvero che il patrimonio residuo del debitore è diventato insufficiente a soddisfare gli altri creditori a seguito dell'atto. La Corte ha inoltre stabilito che, in caso di nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza, non si azzerano gli interessi ma si applica il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.
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