Una risparmiatrice italiana ha citato in giudizio un promotore finanziario residente in Svizzera per presunti illeciti nella gestione di investimenti. I tribunali di merito avevano negato la giurisdizione italiana, qualificando la controversia come extra-contrattuale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando la giurisdizione contrattuale del giudice italiano. Il principio chiave è che, ai fini della giurisdizione, si deve guardare alla domanda dell'attore (petitum sostanziale), che delineava un rapporto di consulenza finanziaria. Poiché tale servizio si svolgeva in Italia, la competenza è del tribunale italiano, secondo la Convenzione di Lugano.
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