La Corte di Cassazione ha stabilito che il privilegio garanzia pubblica, previsto dal D.Lgs. 123/1998, si estende anche ai crediti vantati da un ente garante a seguito dell’escussione di una garanzia su un finanziamento a un’impresa, poi fallita. La Corte ha riformato la decisione del tribunale di merito, che aveva negato il privilegio ritenendo che si applicasse solo a erogazioni dirette di denaro. Secondo i giudici di legittimità, la finalità pubblicistica di sostegno alle imprese giustifica un’interpretazione estensiva della norma, includendo anche le garanzie tra le forme di ‘finanziamento’ tutelate.
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