Una società di trasporti, accusata di gestione antieconomica a causa di perdite costanti, ha vinto contro l'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha confermato che le perdite erano giustificate dal fatto che l'azienda svolgeva due attività distinte: una di noleggio con conducente, redditizia, e una di trasporto pubblico locale, intrinsecamente in perdita a causa di obblighi di servizio pubblico (tariffe basse, tratte remote). Il contribuente ha assolto al suo onere della prova, dimostrando che la gestione non era realmente antieconomica ma condizionata da fattori esterni. Di conseguenza, l'accertamento induttivo del Fisco è stato annullato.
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