Un ex dipendente civile di un'organizzazione militare internazionale ha contestato un avviso di accertamento fiscale relativo alla sua pensione. Sosteneva che, essendo il suo stipendio esentasse durante il servizio, anche la sua pensione, in quanto retribuzione differita, dovesse beneficiare della stessa esenzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che l'esenzione fiscale per la pensione NATO non si applica. La Corte ha chiarito che l'agevolazione è strettamente limitata agli stipendi ed emolumenti percepiti durante il rapporto di lavoro attivo, basando la sua decisione su un'interpretazione rigorosa della normativa nazionale e degli accordi internazionali, che confermano la piena imponibilità di tali pensioni nel paese di residenza del beneficiario.
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