Un contribuente, soggetto ad accertamento sintetico per spese sostenute in anni d'imposta in cui risultava disoccupato, si era difeso provando la percezione di somme rilevanti in anni precedenti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18030/2024, ha cassato la decisione favorevole al contribuente, stabilendo che nell'ambito dell'accertamento sintetico prova, non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di fondi pregressi, ma è necessario provarne anche la 'durata' del possesso, ovvero che tali somme fossero ancora nella disponibilità del contribuente al momento delle spese contestate.
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