La Corte di Cassazione ha stabilito che una notifica è nulla se basata su una dichiarazione di irreperibilità assoluta non supportata da adeguate ricerche. Nel caso esaminato, un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento prodromico. La notifica era stata eseguita secondo la procedura ex art. 60, lett. e), D.P.R. 600/1973, dopo che il portiere dello stabile aveva genericamente riferito del trasferimento del destinatario. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che la semplice dichiarazione del portiere non è sufficiente. Il messo notificatore ha il dovere di effettuare ricerche concrete nel Comune di domicilio fiscale (es. anagrafiche) per accertare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda, prima di poter legittimamente ricorrere alla procedura per irreperibilità assoluta. In assenza di tali ricerche, la notifica è da considerarsi nulla.
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