Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo per cartelle di pagamento risalenti agli anni 2001-2014, lamentando la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione, applicando la recente normativa (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973), ha dichiarato il ricorso originario inammissibile. La decisione si fonda sulla carenza di interesse ad agire del contribuente, poiché l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ora consentita solo in casi eccezionali di pregiudizio specifico, non dimostrati nel caso di specie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio.
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