La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18080/2024, ha chiarito i requisiti per il valido disconoscimento di una copia fotostatica in un processo tributario. Il caso riguardava l'annullamento di un'iscrizione ipotecaria da parte di un agente della riscossione. La Corte ha stabilito che il disconoscimento copia non può essere generico, ma deve indicare specificamente le difformità rispetto all'originale. Inoltre, la motivazione della sentenza di merito che si limita a constatare la mancata produzione di originali senza analizzare le contestazioni è considerata 'apparente' e, quindi, nulla. La Corte ha cassato la decisione precedente, rinviando la causa per un nuovo esame.
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