Un avviso di accertamento è stato impugnato per difetto di competenza territoriale dell'ufficio erogatore. La società contribuente sosteneva che la sede effettiva, e non quella legale, dovesse determinare la giurisdizione. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, stabilendo che, ai fini fiscali, il criterio determinante è la sede legale risultante dal registro delle imprese. La Corte ha inoltre rilevato la nullità del giudizio originario per mancata partecipazione di tutti i soci della società, che aveva optato per il regime di trasparenza fiscale, ordinando la rimessione della causa al giudice di primo grado.
Continua »