Una società aveva aderito a un piano di rateizzazione per un debito fiscale, usufruendo di sanzioni ridotte. Dopo aver pagato 11 rate su 20, ha interrotto i versamenti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi iscritto a ruolo il debito residuo, applicando le sanzioni in misura piena (30%) non solo sulla parte non pagata, ma sull'intero importo originario. La Corte di Cassazione, con la sentenza 17362/2024, ha confermato la legittimità di tale operato, chiarendo che, per le violazioni antecedenti alla riforma del 2015, la decadenza dal beneficio della rateazione comporta la "riespansione" delle sanzioni su debito rateizzato all'intero ammontare iniziale. Ha inoltre precisato i requisiti di motivazione per gli interessi nelle cartelle di pagamento.
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