La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21863/2024, ha stabilito che l'errata indicazione del codice IVA del cliente nelle fatture relative a cessioni intracomunitarie costituisce una violazione meramente formale. Tale errore non può, da solo, determinare la perdita del regime di non imponibilità IVA, a meno che l'amministrazione finanziaria non contesti la qualità di soggetto passivo del destinatario o non vi siano seri indizi di frode. La Corte ha quindi annullato la pretesa fiscale nei confronti di una società e del suo ex socio, ribadendo che la sostanza dell'operazione prevale sulla forma.
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