La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26923/2024, ha chiarito la ripartizione dell'onere della prova in materia di royalties e qualifica di beneficiario effettivo. Il caso riguardava una società italiana che applicava una ritenuta fiscale ridotta sui canoni versati a società lussemburghesi per l'uso di un marchio. L'Amministrazione Finanziaria contestava tale agevolazione, sostenendo che le società estere fossero meri intermediari. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che spetta al contribuente dimostrare la propria qualità di beneficiario effettivo attraverso tre specifici test (attività sostanziale, dominio e scopo economico). Una volta fornita tale prova, spetta all'Amministrazione dimostrare l'eventuale abuso del diritto.
Continua »