In un caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'onere della prova della frode IVA a carico dell'Amministrazione finanziaria è assolto se si dimostra, anche tramite presunzioni, che l'acquirente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione. La sentenza impugnata è stata annullata perché, nel confermare la decisione di primo grado, si era limitata a una motivazione apparente, senza esplicitare le ragioni della propria adesione. Di conseguenza, il carico probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare di aver usato la massima diligenza.
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