La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24663/2024, ha dichiarato l'estinzione di un giudizio tributario a seguito della definizione agevolata perfezionata dal coobbligato. Il caso riguardava un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro su una compravendita immobiliare. La società acquirente, coobbligata in solido con la venditrice, ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti. La Corte ha stabilito che, in base alla normativa specifica, la definizione agevolata del coobbligato giova anche agli altri soggetti coinvolti, portando all'estinzione del relativo procedimento anche per loro. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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