Un imprenditore, condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale, ha visto la sua sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. Il motivo è la prescrizione del reato. La Corte ha stabilito che, essendo il ricorso dell'imputato non manifestamente infondato (sollevava dubbi sul dolo specifico), non era possibile una pronuncia di merito più favorevole e, pertanto, doveva essere dichiarata l'estinzione del reato per il decorso del tempo. Questa decisione sottolinea come la prescrizione bancarotta possa intervenire anche nelle fasi finali del processo.
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