La Corte di Cassazione ha confermato una condanna per spaccio di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) a carico di un individuo trovato con 1,54 grammi di eroina suddivisi in due involucri. Nonostante la modica quantità e l'assenza di strumenti tipici dello spaccio, la Corte ha ritenuto decisivi altri elementi per stabilire la destinazione della droga: la suddivisione in dosi e la fuga dell'imputato alla vista delle forze dell'ordine mentre si trovava vicino a un'auto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione degli indizi è compito del giudice di merito e, nel caso specifico, la motivazione non era manifestamente illogica.
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