Un automobilista, condannato con decreto penale a una pena pecuniaria per guida in stato di ebbrezza, ha chiesto la conversione in lavori di pubblica utilità. La Cassazione ha stabilito che, in caso di mancata opposizione al decreto, la normativa applicabile per la sostituzione pena pecuniaria è quella del codice di procedura penale (art. 459, co. 1-ter) e non quella, più favorevole, del Codice della Strada, sottolineando l'importanza delle scelte processuali dell'imputato.
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