Una dirigente pubblica, dopo aver patteggiato per tentato abuso d'ufficio, ha chiesto la revisione della sua sentenza a seguito dell'assoluzione con formula piena dei suoi coimputati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il diniego della Corte d'Appello. Ha stabilito che la revisione del patteggiamento è ammissibile e che l'inconciliabilità tra giudicati non riguarda solo gli eventi materiali, ma anche gli elementi normativi che definiscono il reato. L'assoluzione dei coimputati, basata su una diversa ricostruzione fattuale che escludeva l'illiceità della condotta, ha creato un contrasto insanabile, giustificando la revisione.
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