La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una condanna per evasione. I motivi di appello, relativi al trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, continuazione), sono stati ritenuti generici e meramente ripetitivi di argomentazioni già respinte dalla Corte d'Appello, senza introdurre critiche specifiche alla decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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