Un soggetto, condannato per bancarotta fraudolenta, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica del testo integrale della sentenza di secondo grado. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: ai fini dell'impugnazione, la notifica sentenza penale è valida anche se effettuata tramite il solo estratto, purché contenga gli elementi essenziali per informare l'imputato. Anche il motivo sulla dosimetria della pena è stato respinto.
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