La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16345/2024, ha chiarito che il danno da deterioramento di un bene è distinto e autonomo rispetto al danno da ritardo nella consegna. Di conseguenza, una clausola penale che sanziona il ritardo non copre anche il deterioramento. Inoltre, una precedente sentenza sul ritardo non preclude un'azione successiva per il risarcimento del danno da deterioramento, il cui termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'acquirente, presa in consegna l'azienda, può effettivamente constatare il degrado.
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