Una nipote ha agito in giudizio per la lesione della sua quota di legittima, sostenendo che due compravendite immobiliari effettuate dai nonni a favore della cugina e del di lei marito costituissero in realtà una donazione indiretta. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14211/2024, ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo due principi fondamentali. Primo, ai fini del calcolo della quota di riserva, devono essere considerate tutte le donazioni effettuate dal defunto, incluse quelle a favore di non coeredi, attraverso l'operazione di riunione fittizia. Secondo, il valore dei beni donati e di quelli relitti deve essere stimato al momento dell'apertura della successione, tenendo conto di tutte le loro caratteristiche, inclusa la potenziale capacità edificatoria. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello che aveva escluso dal calcolo la donazione al non coerede e aveva valutato i beni in modo errato.
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