La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una delibera che applicava una ripartizione spese consorzio basata sull'uso differenziato di una strada comune. Un consorziato, unico ad avere un accesso carrabile, era stato chiamato a coprire il 50% dei costi. I giudici hanno respinto il ricorso, stabilendo che le norme statutarie e regolamentari del consorzio, che prevedono una suddivisione proporzionale al godimento, possono derogare validamente al criterio generale dei millesimi di proprietà, come previsto dall'art. 1123 c.c.
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