La Corte di Cassazione ha stabilito che per il subentro in un alloggio popolare, la normativa applicabile è quella in vigore al momento del decesso dell'assegnatario, non quella vigente all'inizio della convivenza. Nel caso esaminato, un nipote si è visto negare il subentro perché, al momento della morte della nonna, non aveva maturato i cinque anni di convivenza richiesti da una nuova legge, sebbene avesse quasi completato i due anni previsti dalla legge precedente. La Corte ha chiarito che non si tratta di applicazione retroattiva, poiché il diritto al subentro sorge solo con il decesso, e a quella data la nuova legge era già in vigore.
Continua »