La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14538/2024, ha rigettato il ricorso di alcuni promittenti venditori, confermando l'avvenuta usucapione di una servitù di passaggio a favore del promissario acquirente. Il caso verteva su un preliminare di vendita non seguito dal definitivo e sulla successiva richiesta del compratore di accertare l'usucapione della servitù. La Corte ha chiarito che, ai fini del calcolo del ventennio necessario, l'attuale proprietario può sommare il proprio possesso a quello del suo dante causa (accessione nel possesso, art. 1146 c.c.), anche se al momento dell'inizio del passaggio non era ancora proprietario del fondo dominante. La decisione ha inoltre ribadito i criteri per definire una servitù come 'apparente' e quindi usucapibile.
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