La Corte di Cassazione ha stabilito che un'azione petitoria, intentata dal convenuto in un giudizio possessorio, pur essendo proceduralmente inammissibile ai sensi dell'art. 705 c.p.c., è comunque idonea a interrompere il termine per l'usucapione. La Corte ha chiarito che il rischio del maturare dell'usucapione non costituisce quel "danno grave e irreparabile" che, secondo la Corte Costituzionale, consentirebbe di derogare al divieto di cumulo tra giudizio possessorio e petitorio. Di conseguenza, l'azione è stata rigettata e la parte ricorrente condannata alle spese, in quanto la sua domanda, sebbene efficace sul piano sostanziale, era proceduralmente superflua e inammissibile.
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