Una coltivatrice diretta ha agito in giudizio per esercitare il diritto di retratto agrario su un terreno confinante, venduto a terzi. La sua richiesta è stata respinta perché tra la sua proprietà e quella venduta era presente un fosso di natura pubblica. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la contiguità dei fondi è un requisito essenziale che il giudice deve verificare d'ufficio. Di conseguenza, l'assenza di tale requisito, dovuta alla presenza del fosso pubblico, può essere accertata anche sulla base di prove prodotte tardivamente, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto ma di un fatto costitutivo del diritto stesso.
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