Una lavoratrice del personale ATA, inizialmente esclusa da una graduatoria, ottiene il reinserimento con una sentenza passata in giudicato. Successivamente, il Ministero la esclude di nuovo, contestando la validità del suo titolo di studio, questione non sollevata nel primo giudizio. La Corte di Cassazione ha stabilito che la seconda esclusione è illegittima. Il diritto della lavoratrice all'inserimento era ormai coperto dal precedente giudicato, che si estende non solo a quanto discusso (il dedotto), ma anche a quanto si sarebbe potuto discutere (il deducibile), come la validità del titolo, quale presupposto del diritto stesso.
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