La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30648/2024, ha stabilito che la prescrizione dei crediti di lavoro di un dipendente, impiegato in un appalto non genuino, decorre dalla cessazione del rapporto. Questa decisione si fonda sulla mancanza di un regime di stabilità reale a seguito delle riforme del mercato del lavoro, che giustifica il timore del lavoratore di essere licenziato qualora agisca in giudizio durante il rapporto. La Corte ha rigettato il ricorso di un istituto bancario, confermando la natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna al pagamento delle differenze retributive per l'intero periodo lavorato.
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