Un lavoratore ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, una società di gestione infrastrutturale, per includere diverse voci retributive variabili nel calcolo del suo Trattamento di Fine Rapporto (TFR). La Corte d'Appello aveva escluso tali voci, ritenendole non continuative. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che per un corretto calcolo TFR il criterio determinante non è la continuità, ma la natura "non occasionale" della retribuzione. Se un compenso, anche variabile, costituisce un corrispettivo ricorrente per la prestazione lavorativa e non deriva da eventi imprevedibili, deve essere computato nella base di calcolo del TFR, a meno che il contratto collettivo non lo escluda in modo esplicito e inequivocabile. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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