La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16337/2024, ha chiarito importanti principi sull'onere della prova in un caso di provvigioni non pagate a un sub-agente assicurativo. Dopo la risoluzione del contratto, il sub-agente ha richiesto il pagamento delle provvigioni maturate. La società preponente si è opposta, ma la sua contestazione è stata ritenuta generica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che, in assenza di una contestazione specifica sul 'quantum', e data la detenzione della documentazione contabile da parte del preponente, la quantificazione del danno può essere basata sugli elementi forniti dall'agente. La decisione ribadisce che spetta al giudice qualificare la domanda e che la valutazione delle prove è di competenza del giudice di merito.
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