La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7611/2024, ha chiarito i principi relativi al risarcimento del danno per perdita di chance di un dipendente in seguito a una procedura di selezione interna (interpello) viziata. Il caso riguarda un funzionario che si era visto illegittimamente escluso dalla valutazione per un incarico dirigenziale temporaneo. La Corte ha cassato per la seconda volta la decisione della Corte d'Appello, ribadendo che il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non può rimettere in discussione l'illegittimità della procedura già accertata. Inoltre, ha specificato che il lavoratore che lamenta una perdita di chance deve fornire elementi, anche presuntivi, per dimostrare la probabilità che avrebbe avuto di ottenere il risultato sperato, senza che gli si possa addossare l'onere di provare l'esito certo della comparazione con altri candidati.
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