Un lavoratore detenuto ha richiesto l'adeguamento della sua retribuzione. In primo grado, la sua domanda è stata accolta. In appello, la decisione è stata parzialmente riformata accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Giustizia, costituitosi tramite un proprio funzionario. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha stabilito che un funzionario pubblico non ha lo ius postulandi nelle controversie relative al lavoro carcerario, poiché questo non rientra nel pubblico impiego. Di conseguenza, la costituzione del Ministero e l'eccezione di prescrizione sono state dichiarate inammissibili, ripristinando la condanna integrale del primo grado.
Continua »