Un lavoratore, formalmente dipendente di una cooperativa ma operante presso una ASL, ha ottenuto il riconoscimento delle differenze retributive, sostenendo che il contratto fosse un appalto non genuino. Con l'ordinanza 20200/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della ASL, confermando la condanna. Il punto cruciale è stata la dimostrata assenza di un'autonoma organizzazione e di un rischio d'impresa in capo alla cooperativa, elementi essenziali per la validità di qualsiasi appalto, anche quelli "labour intensive".
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