Un docente, dopo aver ottenuto un contratto a tempo indeterminato, ha richiesto il risarcimento per l'abuso di contratti a termine nel periodo delle supplenze scolastiche. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18614/2024, ha respinto il ricorso. Ha stabilito che, una volta stabilizzato, il lavoratore deve fornire la prova concreta di danni specifici per ottenere un risarcimento. Inoltre, ha dichiarato inammissibili le censure generiche e quelle che non contestavano tutte le autonome ragioni della decisione del giudice d'appello, confermando che il diritto al risarcimento non è automatico.
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