La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17111/2024, ha stabilito che l'iscrizione a un fondo pensione integrativo è illegittima se la legge la subordina all'emanazione di un decreto ministeriale attuativo, e tale decreto non è mai stato pubblicato. Anche se l'ente previdenziale ha effettuato per anni le trattenute, ciò non sana l'irregolarità. La Corte ha quindi ritenuto legittima la cancellazione retroattiva dei lavoratori dal fondo, specificando che in assenza del decreto, i lavoratori vantavano solo un'aspettativa e non un diritto pieno all'iscrizione fondo pensione.
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