La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14447/2024, ha stabilito che l'assegno straordinario di sostegno al reddito, erogato dai fondi di solidarietà, ha natura di incentivo all'esodo e non costituisce reddito rilevante ai fini del cumulo con le prestazioni pensionistiche. Di conseguenza, l'INPS non può richiederne la restituzione (indebito previdenziale) qualora percepito insieme alla pensione. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva erroneamente qualificato tale assegno come reddito imponibile IRPEF, affermando che la sua tassazione separata, simile a quella del TFR, ne conferma la natura non reddituale ai fini del divieto di cumulo.
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