La Corte di Cassazione stabilisce che una sentenza definitiva tra datore di lavoro e INPS, che nega l'esistenza di un rapporto di lavoro, non ha efficacia riflessa vincolante per il lavoratore. Quest'ultimo, rimasto estraneo a quel giudizio, conserva il suo autonomo diritto di far accertare il rapporto ai fini pensionistici. La Corte chiarisce che i rapporti tra lavoratore, datore e istituto previdenziale sono distinti e bilaterali, non un unico rapporto trilaterale, impedendo così l'estensione automatica del giudicato.
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