Un lavoratore del settore scolastico, trasferito da un ente locale a un ministero statale, ha richiesto il pieno riconoscimento dell'anzianità maturata per la ricostruzione della carriera economica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la normativa, interpretata alla luce del diritto europeo, mira a impedire un peggioramento retributivo 'sostanziale' al momento del trasferimento, ma non garantisce automaticamente l'applicazione dei meccanismi di progressione del nuovo contratto basati sull'intera anzianità pregressa. La decisione si fonda su un orientamento consolidato, bilanciando la tutela del lavoratore con le esigenze di interesse generale.
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