La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27707/2024, ha stabilito che un cambio di appalto, con l'acquisizione del personale, si presume un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., a meno che l'impresa subentrante non provi l'esistenza di significativi elementi di discontinuità. Nel caso di specie, il subentro in un servizio di vigilanza, con le sole modifiche di divise e tesserini, non è stato ritenuto sufficiente a escludere le tutele per il lavoratore, che ha così mantenuto i diritti maturati.
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