La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16155/2024, ha stabilito che le deroghe sui contratti a termine agricoltura, previste per gli imprenditori privati, non si applicano agli enti pubblici non economici. La Corte ha chiarito che il concetto di 'stagionalità' deve essere interpretato in modo rigoroso, escludendo attività continuative. La sentenza ha annullato la decisione della Corte d'Appello, che aveva erroneamente giustificato la reiterazione di contratti a un lavoratore, affermando che spetta al datore di lavoro provare la natura esclusivamente stagionale delle mansioni.
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