La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20958/2024, ha stabilito che l'assegno ad personam spettante a un dipendente pubblico trasferito deve includere tutte le componenti retributive fisse e continuative, anche se contrattualmente definite come "variabili". Il caso riguardava una dipendente passata da una società a partecipazione pubblica a un Ministero, la quale si era vista decurtare l'assegno di alcune indennità. La Corte ha chiarito che la natura di un emolumento non dipende dalla sua classificazione formale, ma dalla sua effettiva modalità di erogazione. Se una voce è corrisposta stabilmente, non legata al raggiungimento di specifici obiettivi, deve essere considerata parte del trattamento economico da salvaguardare per evitare una riduzione dello stipendio.
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