La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16917/2024, ha stabilito che il Fondo di garanzia TFR gestito dall'INPS non è tenuto a intervenire se, in caso di cessione di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro prosegue con un'impresa acquirente che risulta solvibile al momento della cessazione definitiva del rapporto. Secondo la Corte, un accordo sindacale che lasci il TFR a carico dell'azienda cedente, successivamente divenuta insolvente, non è opponibile all'INPS. Il requisito fondamentale per l'intervento del Fondo è l'insolvenza del datore di lavoro al momento in cui il credito per il TFR diventa esigibile, cioè alla fine del rapporto di lavoro.
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