Un'azienda pubblica per la promozione turistica, in liquidazione, avvia una procedura di licenziamento collettivo. Gli ex dipendenti impugnano i licenziamenti, sostenendo che l'ente, per sua natura, non avrebbe potuto applicare la normativa prevista per le imprese private. La Corte d'Appello dà ragione all'ente sulla sua natura 'economica', ma rileva un vizio di procedura per un dirigente. La Corte di Cassazione, investita della questione da entrambe le parti, ritiene la definizione della natura giuridica dell'ente un punto di diritto di particolare rilevanza e, con ordinanza interlocutoria, rinvia la causa alla pubblica udienza per una trattazione approfondita, senza ancora decidere nel merito.
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