La Corte di Cassazione ha stabilito che un assegno bancario, anche se privo del suo valore cartolare, funge da promessa di pagamento. Questo comporta un'inversione dell'onere della prova: non spetta al creditore dimostrare l'esistenza del debito, ma al debitore che ha emesso l'assegno provare la sua inesistenza, invalidità o estinzione. Nel caso specifico, il ricorso di un imprenditore contro un ex collaboratore, a cui aveva consegnato un assegno come garanzia, è stato respinto proprio in applicazione di questo principio consolidato.
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