La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18372 del 2024, ha stabilito i limiti di applicazione dell'esenzione Bolar per i produttori di principi attivi farmaceutici. Il caso riguardava due società che producevano e offrivano in vendita un principio attivo ancora coperto da brevetto, sostenendo che tale attività fosse lecita in quanto finalizzata a consentire a terzi di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio per farmaci generici. La Corte ha rigettato questa tesi, chiarendo che l'esenzione Bolar per un produttore terzo presuppone una richiesta preventiva e specifica da parte del genericista. La produzione e l'offerta proattiva, slegate da una committenza, costituiscono contraffazione di brevetto.
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