Un'azienda edile ha contestato una fornitura di pedane in legno, ritenendole inadatte all'uso pattuito e invocando la cosiddetta consegna aliud pro alio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: se il bene consegnato appartiene allo stesso genere di quello ordinato, anche se di qualità inferiore o con caratteristiche diverse, si tratta di un vizio e non di una consegna di 'qualcosa per qualcos'altro'. L'ordinanza chiarisce che per la risoluzione generale del contratto è necessaria una diversità radicale del bene, non solo qualitativa. La Corte ha inoltre confermato che le fatture accompagnatorie, se firmate dal destinatario, costituiscono piena prova del contratto.
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