La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18831/2024, ha stabilito che un assegno bancario, anche se privo di data e non consegnato volontariamente, costituisce un valido assegno come promessa di pagamento. Un imprenditore aveva emesso un assegno sostenendo fosse solo un 'promemoria' e ne aveva denunciato lo smarrimento. La società beneficiaria, entrata in possesso del titolo, ha ottenuto un decreto ingiuntivo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imprenditore, chiarendo che una volta compilato con il nome del beneficiario, l'assegno incorpora la promessa. Spetta all'emittente provare non la semplice mancata consegna, ma che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, prova che la sola denuncia di smarrimento non fornisce.
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