Un'impresa edile riceveva pagamenti da una grande cooperativa di costruzioni, la quale, poco dopo, veniva posta in amministrazione straordinaria. La procedura concorsuale agiva per revocare tali pagamenti, sostenendo che l'imprenditore fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della cooperativa (scientia decoctionis). La Corte d'Appello accoglieva la domanda basandosi su indizi quali notizie di stampa sulla crisi della cooperativa, proteste dei dipendenti e modalità di pagamento anomale. L'imprenditore ricorreva in Cassazione, ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la prova della scientia decoctionis può essere fornita tramite presunzioni e che la valutazione di tali indizi è di competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
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