Una lavoratrice, assistita da un avvocato in una causa di lavoro, si opponeva alla richiesta di pagamento dei compensi, sostenendo che l'onere spettasse al sindacato cui era iscritta. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, chiarendo la distinzione fondamentale tra il conferimento della procura e il vero e proprio mandato difensivo. Secondo i giudici, chi rilascia la procura è presunto essere il cliente obbligato al pagamento, a meno che non fornisca una prova rigorosa che l'incarico sia stato conferito e pagato da un soggetto terzo. Le prove presentate dalla ricorrente, come uno schema di convenzione non firmato, sono state ritenute insufficienti.
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