La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15244/2024, ha stabilito un principio chiave in materia di responsabilità per danni causati da animali randagi. In seguito a un incidente stradale provocato da un cane, la Corte ha chiarito che la responsabilità civile ricade esclusivamente sull'ente a cui la legge regionale affida il compito di prevenzione del randagismo. Nel caso specifico, basato sulla normativa della Regione Campania, tale ente è l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), escludendo quindi qualsiasi responsabilità, anche solidale, del Comune. La sentenza ha accolto il ricorso del Comune e rigettato quello dell'ASL, che resta l'unica obbligata al risarcimento.
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