Una società di elicotteri ha richiesto l'esenzione dai canoni di navigazione aerea, sostenendo che i suoi velivoli, utilizzati per elisoccorso, dovessero essere equiparati ad aeromobili di Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due punti chiave: la società non ha dimostrato l'uso esclusivo dei velivoli per il servizio pubblico, come richiesto dalla normativa, e il ricorso presentava vizi procedurali, omettendo di contestare tutte le ragioni della sentenza d'appello e di specificare i documenti a supporto delle proprie tesi. Si conferma quindi che per ottenere l'esenzione canoni navigazione aerea non basta svolgere un servizio di pubblica utilità, ma è necessario soddisfare requisiti stringenti.
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