La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13895/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto immobiliare: nell'ambito di un'azione di rivendicazione, la sola produzione della nota di trascrizione di un atto di compravendita non è sufficiente a fornire la prova della proprietà. Il caso riguardava una disputa sulla titolarità di un terreno, in cui gli attori non avevano prodotto l'atto di acquisto originale del loro dante causa, ma solo la relativa nota. La Corte ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso e sottolineando che la trascrizione ha la funzione di risolvere conflitti tra più acquirenti dello stesso bene, ma non costituisce fonte di prova del diritto di proprietà, per il quale è richiesta la rigorosa 'probatio diabolica'.
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