La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a un contratto di cessione crediti, stabilendo che, anche in assenza di un obbligo di acquisto da parte del cessionario (elemento tipico del factoring), il rapporto può essere qualificato come un valido contratto atipico. La controversia nasceva dal mancato adempimento dell'obbligo del cedente di fornire la documentazione probatoria di un credito, che attivava una clausola di ritrasferimento del rischio di insolvenza. La Corte ha rigettato il ricorso del cedente, confermando che le parti, in virtù dell'autonomia contrattuale, possono definire accordi non riconducibili a schemi legali predefiniti, la cui disciplina risiede nelle clausole pattuite.
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