La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19211/2024, ha stabilito un principio fondamentale sull'applicazione degli interessi di mora secondo il D.Lgs. 231/2002. Il caso riguardava la richiesta di pagamento di un compenso professionale da parte di un avvocato a un istituto di credito. La Corte ha chiarito che, per determinare l'applicabilità dei tassi di interesse maggiorati, si deve fare riferimento alla data di conclusione del contratto e non alla data in cui il pagamento è diventato esigibile. Di conseguenza, la disciplina sugli interessi di mora non si applica ai contratti stipulati prima dell'8 agosto 2002, data di entrata in vigore della normativa, garantendo così il principio di prevedibilità delle conseguenze dell'inadempimento.
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