Un fideiussore paga il debito di una società senza averla prima informata. La società aveva però stipulato una transazione con il creditore che rendeva il debito non ancora esigibile. La Cassazione, applicando l'art. 1952 c.c., stabilisce che il momento decisivo per valutare le eccezioni opponibili dal debitore è quello del pagamento. Poiché al momento del pagamento la transazione era valida, il fideiussore, a causa del mancato avviso al debitore, ha perso il suo diritto di regresso, indipendentemente dai successivi inadempimenti del debitore.
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