Una società subappaltatrice ha citato in giudizio il committente per ottenere un indennizzo a seguito dell'interruzione di un contratto. La controversia riguardava la qualificazione della cessazione del rapporto: recesso unilaterale, che dà diritto a un indennizzo, o risoluzione subappalto per impossibilità sopravvenuta, che non lo prevede. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la risoluzione del contratto di appalto principale aveva reso di fatto impossibile la prestazione del subappaltatore, configurando un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta (art. 1672 c.c.) e non di recesso (art. 1671 c.c.). Di conseguenza, al subappaltatore spetta solo il pagamento per il lavoro già eseguito, ma non l'indennizzo richiesto.
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