La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia tra un'Azienda Sanitaria Locale e una struttura privata. L'ASL chiedeva la restituzione di somme indebitamente pagate, sostenendo che la struttura, classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), non aveva diritto a tali fondi in assenza di accreditamento e convenzione. La Corte ha chiarito che, poiché la richiesta si fonda sull'assenza di un titolo giuridico e non sull'illegittimità di un atto amministrativo, la causa riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale, rientrando così nella competenza del giudice civile.
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