Un medico ha impugnato una sentenza limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali. La Corte d'Appello, pur accogliendo il gravame sulle spese, ha riesaminato il merito della causa, condannando nuovamente l'appellante. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione per vizio di extrapetizione, chiarendo che l'appello sulle spese non consente al giudice di pronunciarsi sul merito, ormai passato in giudicato. Di conseguenza, l'appellante, risultato vittorioso sull'unico punto contestato, non poteva essere condannato a pagare le spese del secondo grado.
Continua »