Un cliente ha citato in giudizio il proprio avvocato per negligenza professionale, sostenendo che un errore nella redazione di un ricorso per cassazione gli avesse fatto perdere la possibilità di vincere la causa. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, chiarendo che la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge per il solo errore commesso. È necessario che il cliente dimostri, tramite un giudizio prognostico, che senza quell'errore avrebbe avuto elevate probabilità di ottenere una sentenza favorevole. La semplice perdita della possibilità di partecipare a un grado di giudizio non costituisce, di per sé, un danno risarcibile.
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