La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20699/2024, ha stabilito che i costi assicurativi legati a un finanziamento, come la cessione del quinto, devono essere sempre inclusi nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) per la verifica del superamento della soglia di usura. La Corte ha chiarito che le istruzioni della Banca d'Italia, essendo fonte normativa secondaria, non possono derogare al principio onnicomprensivo dettato dall'art. 644 del codice penale. Pertanto, se un costo è collegato all'erogazione del credito, deve essere conteggiato, e le eventuali disposizioni amministrative contrarie vanno disapplicate dal giudice.
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