La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1942/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di due clienti contro una banca, confermando la legittimità della clausola floor inserita in un contratto di mutuo. I giudici hanno stabilito che tale clausola non costituisce un derivato implicito, ma una lecita pattuizione che definisce l’oggetto del contratto, regolando la misura minima del tasso di interesse. La Corte ha escluso la nullità per indeterminatezza, la violazione della normativa sui servizi di investimento e la natura vessatoria della clausola, in quanto chiara e comprensibile.
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