fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Titolo I – DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità -

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.   Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA […]

Continua »
Art. 651 - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale -

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.   Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – […]

Continua »
Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto -

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona […]

Continua »
Art. 653 - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati -

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un anno.   Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 1 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E […]

Continua »
Art. 654 - Grida e manifestazioni sediziose -

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell’art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. […]

Continua »
Art. 655 - Radunata sediziosa -

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l’arresto fino a un anno. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell’arresto non inferiore a sei mesi. Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, […]

Continua »
Art. 656 - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico -

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.   Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – […]

Continua »
Art. 657 - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata -

Abrogato Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 1 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Continua »
Art. 658 - Procurato allarme presso l'Autorità -

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516. Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE […]

Continua »
Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone -

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Si […]

Continua »
Art. 660 - Molestia o disturbo alle persone -

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.   Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – […]

Continua »
Art. 661 - Abuso della credulità popolare -

Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032 Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO […]

Continua »
Art. 662 - Esercizio abusivo dell'arte tipografica -

Abrogato Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 2 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SUI MEZZI DI PUBBLICITÀ

Continua »
Art. 663 - Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni -

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l’arresto fino a un mese e con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità […]

Continua »
Art. 663 bis - Divulgazione di stampa clandestina -

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. Per la violazioni di cui al presente articolo […]

Continua »
Art. 664 - Distruzione o deterioramento di affissioni -

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità,si […]

Continua »
Art. 665 - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati -

Abrogato Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 3 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI

Continua »
Art. 666 - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza -

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 259 a euro 1.549. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la […]

Continua »
Art. 667 - Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo -

Abrogato   Capo I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA Sezione I – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA § 3 – DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA SU TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI

Continua »
Art. 668 - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive -

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 309. Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità. Se […]

Continua »