Una cittadina, aggredita da un branco di cani randagi, ha visto respinta la sua richiesta di risarcimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di danni da cani randagi, non è sufficiente dimostrare l’aggressione, ma è necessario provare una specifica colpa dell’amministrazione pubblica (come l’ASL) nella gestione del servizio di prevenzione del randagismo. La responsabilità, infatti, si fonda sull’art. 2043 c.c. e l’onere della prova grava interamente sul danneggiato.
Continua »