Un dirigente medico, in sostituzione di un primario per un periodo prolungato, ha richiesto il pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione d'appello, ha stabilito che al dirigente spetta unicamente l'indennità sostitutiva dirigente medico prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), anche se l'incarico supera i 12 mesi. La Corte ha chiarito che tale sostituzione non si configura come svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., poiché avviene all'interno del ruolo unico della dirigenza sanitaria.
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