La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23881/2025, affronta il tema della responsabilità del locatore per le immissioni intollerabili prodotte dal conduttore. Nel caso di specie, i proprietari di un appartamento citavano in giudizio il locatore di un locale commerciale sottostante, il cui conduttore gestiva un’attività di ristorazione fonte di rumori molesti. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la responsabilità del locatore non è automatica. Essa sorge solo se si prova un suo concorso nel fatto dannoso, ad esempio per aver affittato l’immobile pur potendo prevedere, con l’ordinaria diligenza, che l’attività del conduttore avrebbe causato danni a terzi. Tale prova, nel caso specifico, non è stata fornita. Similmente, è stata esclusa la responsabilità del condominio, il cui obbligo di vigilanza sul rispetto del regolamento spetta all’amministratore.
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