Un dipendente pubblico, in assegnazione temporanea per oltre 20 anni, ha citato in giudizio l’amministrazione per ottenere varie indennità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che un’assegnazione così lunga si configura come un trasferimento stabile, escludendo quindi l’indennità di trasferta. Inoltre, ha ribadito che altre forme di indennità pubblico impiego, come quelle di rischio o reperibilità, non sono dovute per i periodi antecedenti a uno specifico accordo di contrattazione decentrata, come previsto dalla normativa regionale. Anche la richiesta di un diverso calcolo degli interessi sul risarcimento del danno è stata respinta.
Continua »