La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I motivi sono stati giudicati generici: il primo, sulla finalità della resistenza, non specificava gli errori della sentenza impugnata; il secondo, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invadeva la discrezionalità del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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