La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una richiesta di risarcimento per responsabilità del curatore fallimentare, accusato di non aver eccepito la decadenza di un credito erariale. L'ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex fallita, confermando la decisione d'appello. La Corte ha sottolineato la formazione di un giudicato interno sulla questione della prescrizione, non appellata in precedenza, e ha ribadito i limiti della regola della non contestazione, specificando che l'onere di provare l'ignoranza di un fatto ricade sulla parte che la allega. Di conseguenza, la responsabilità del curatore fallimentare è stata esclusa.
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