Un dipendente comunale, accusato di peculato, era stato oggetto di una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero. Il Giudice per le Indagini Preliminari, in seguito all’opposizione della parte offesa, ha ordinato un’imputazione coatta per condotte che rientravano nella denuncia originaria ma escluse dalle conclusioni del PM. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del difensore inammissibile, stabilendo che il potere del GIP si estende a tutto il perimetro della notizia di reato iscritta inizialmente, e non solo alle specifiche contestazioni formulate dal PM alla fine delle indagini. L’ordinanza non è, quindi, un atto abnorme.
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