La Corte di Cassazione ha confermato la declaratoria di inammissibilità di un appello penale a causa della mancata dichiarazione o elezione di domicilio nell’atto di impugnazione, un requisito formale introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). La Corte ha stabilito che la norma, sebbene successivamente abrogata, si applica agli atti depositati mentre era in vigore e che la sua omissione comporta l’inammissibilità appello, respingendo le censure di incostituzionalità. La decisione sottolinea l’importanza del rispetto rigoroso degli oneri procedurali.
Continua »