La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4174/2025, ha stabilito che in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il giudice non ha il potere di disporre la revoca della patente di guida. Tale competenza spetta esclusivamente al Prefetto. La decisione si fonda sulla distinzione fondamentale tra la messa alla prova, che prescinde da un accertamento di colpevolezza, e altre sanzioni che invece lo presuppongono. Di conseguenza, la statuizione sulla revoca patente messa alla prova contenuta nella sentenza di merito è stata annullata.
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