La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento, ribadendo che, dopo la riforma del 2017, l’impugnazione è consentita solo per motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha chiarito che il vizio di motivazione e la mancata verifica di cause di proscioglimento non rientrano più tra i motivi validi, limitando drasticamente le possibilità di contestare una sentenza di applicazione della pena.
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