La Corte ha ribadito che il mancato esercizio del diritto di difesa da parte del convenuto contumace non implica accettazione delle richieste dell’attore. Inoltre, ha ribadito il principio di diligenza professionale che non si spinge fino a dover reiterare richieste di informazioni essenziali al cliente, già rese note. Infine, in tema di spese processuali, la chiamata in garanzia dell’assicurazione non è di per sé arbitraria, giustificando la condanna alle spese anche per l’assicurato.
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