La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo del ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è stato giudicato privo di specificità, in quanto le argomentazioni erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva giustificato l’aggravante sulla base dei precedenti specifici e della pericolosità del fatto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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