La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33484/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso Cassazione presentato personalmente dall'imputato. La decisione si fonda sulla modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della L. 103/2017, che ha reso obbligatoria, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto all'albo speciale, eliminando la possibilità per la parte di agire in autonomia.
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