Un contribuente si è visto negare un rimborso IRPEF per oneri deducibili non indicati, poiché i giudici di merito ritenevano scaduto il termine per la dichiarazione integrativa. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: l’istanza di rimborso, da presentare entro 48 mesi dal versamento, è un diritto autonomo e non può essere precluso dal mancato rispetto del termine, più breve, previsto per la dichiarazione integrativa a favore. La sentenza riafferma la tutela del contribuente contro l’indebito arricchimento dell’erario.
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