La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23819/2025, ha ribadito il principio secondo cui le azioni edilizie alternative, ovvero la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, sono tra loro incompatibili. Una volta che l’acquirente ha scelto una via tramite domanda giudiziale, tale scelta diventa irrevocabile e non può essere modificata in un successivo giudizio. Nel caso di specie, un’acquirente che aveva già ottenuto una riduzione del prezzo in un primo procedimento, non ha potuto successivamente chiedere la risoluzione del contratto per gli stessi vizi.
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