Una banca, cessionaria di crediti vantati da una società appaltatrice verso un ente pubblico, ha agito per il pagamento di alcune fatture. L’ente ha sospeso il pagamento invocando l’art. 1676 c.c., poiché i dipendenti della società appaltatrice avevano richiesto il pagamento diretto dei loro stipendi. La banca ha sostenuto che la notifica della cessione del credito fosse anteriore alla richiesta dei dipendenti, rendendola inefficace. La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, dichiarando il ricorso della banca inammissibile per un vizio formale: la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa nell’atto di ricorso, requisito essenziale previsto dal codice di procedura civile.
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