La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4565/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali. Il caso riguardava la mancata inclusione, nell’atto di appello, di un richiamo specifico alla precedente elezione di domicilio dell’imputato. La Corte ha stabilito che non è sufficiente che una dichiarazione di domicilio esista già agli atti del processo; è indispensabile che l’atto di impugnazione stesso contenga un riferimento espresso e specifico a quella dichiarazione, per consentire l’immediata individuazione del luogo per le notifiche. Questa formalità, richiesta dall’art. 581, comma 1-ter c.p.p. (applicabile ai ricorsi antecedenti al 25 agosto 2024), è un requisito di ammissibilità non sanabile a posteriori.
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