La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati dall’imputato sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici. L’ordinanza conferma la decisione della Corte d’Appello, respingendo le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all’errato calcolo della pena, alla mancata applicazione della continuazione e all’eccessività della sanzione. La Corte ha sottolineato come la genericità degli argomenti non consenta un esame nel merito, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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