La sentenza ribadisce il principio di libertà contrattuale e dell’autonomia delle parti nel definire le modalità di recesso nei contratti. Affronta inoltre i temi dell’abuso di posizione dominante e della dipendenza economica tra imprese, chiarendo che il recesso esercitato in conformità alle clausole contrattuali non costituisce di per sé abuso di diritto. Viene inoltre sottolineata l’importanza di valutare la reale situazione economica della parte che subisce il recesso, in particolare la sua capacità di reperire alternative sul mercato, al fine di determinare se vi sia stato un effettivo abuso.
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