La sentenza afferma il principio secondo cui l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. può essere esercitata anche quando il credito non sia ancora liquido, certo ed esigibile, essendo sufficiente la sua esistenza e la sua idoneità a determinare un pregiudizio per il creditore. Inoltre, il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto integrato il requisito dell’eventus damni in quanto l’atto di disposizione ha determinato un pericolo di danno per il creditore, avendo reso più incerta l’esecuzione coattiva del credito.
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