La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso in materia penale, ribadendo un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il ricorrente aveva contestato la valutazione delle prove riguardo l’elemento soggettivo del reato e la mancata concessione dell’attenuante della particolare tenuità. La Suprema Corte ha stabilito che tali doglianze miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione. La decisione sottolinea la netta distinzione tra vizi di legge, sindacabili in Cassazione, e riesame del merito, precluso in tale sede, portando a una pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione.
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