La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5330/2025, ha stabilito che l’agevolazione Tremonti ambiente non spetta alle imprese che realizzano impianti a fonti rinnovabili per immettere l’intera energia prodotta nella rete di vendita. Il beneficio fiscale è subordinato all’autoconsumo, anche parziale, dell’energia, in quanto la finalità della norma è ridurre l’impatto ambientale generato dall’attività stessa dell’impresa investitrice. La Corte ha inoltre rigettato la tesi dell’errore scusabile per la tardiva presentazione della domanda di rimborso, chiarendo i termini di decadenza.
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