Una società di leasing ha impugnato un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune, relativo a un anno in cui il contratto di locazione finanziaria era stato risolto per inadempimento dell’utilizzatore, il quale non aveva però restituito l’immobile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che, in caso di IMU leasing risolto, la soggettività passiva dell’imposta torna in capo alla società locatrice dal momento della risoluzione contrattuale, a prescindere dalla materiale riconsegna del bene. La decisione si fonda sul principio che è il vincolo contrattuale, e non la mera detenzione materiale, a determinare chi debba pagare l’imposta.
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