Un soggetto, dopo aver concordato la pena tramite patteggiamento per il reato di evasione, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una generica carenza di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., tra i quali non rientra la censura sulla determinazione della pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
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