La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5565/2025, ha stabilito che un’opposizione allo stato passivo basata su una transazione successiva alla domanda di ammissione non costituisce automaticamente una domanda nuova inammissibile. Il giudice di merito deve prima valutare la natura della transazione, distinguendo se si tratta di una transazione novativa, che estingue il rapporto precedente, o conservativa, che si limita a modificarlo. In quest’ultimo caso, come una semplice riduzione dell’importo, la domanda originaria viene solo modificata e non sostituita, rendendo l’opposizione ammissibile.
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