La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5682/2025, ha stabilito che il superamento del limite di finanziabilità (solitamente l’80% del valore dell’immobile) in un contratto di mutuo fondiario non ne determina la nullità. Richiamando una precedente sentenza delle Sezioni Unite, la Corte ha chiarito che la norma sul limite di finanziabilità è una regola di condotta per la banca, posta a tutela della stabilità patrimoniale del sistema creditizio, e non una norma imperativa la cui violazione invalida il contratto. Di conseguenza, il ricorso dei debitori, che lamentavano proprio tale superamento, è stato rigettato.
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