La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per dichiarazione fraudolenta. Il caso riguardava l’utilizzo di fatture emesse da un’entità per prestazioni in realtà fornite da un’altra. La Corte ha ribadito che le **fatture soggettivamente false**, ovvero quelle in cui l’operazione è reale ma il soggetto emittente non è quello che l’ha eseguita, integrano pienamente il reato, in quanto idonee a consentire l’evasione a terzi. La difesa, basata sulla presunta somiglianza tra i due enti, è stata respinta.
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