Un imputato ha impugnato una sentenza di patteggiamento, lamentando la mancata applicazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che i motivi di impugnazione sono limitati a quelli tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra la questione sollevata dal ricorrente. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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