Un Comune ha impugnato la decisione di una commissione tributaria che concedeva l’esenzione ICI a due contribuenti per fabbricati con categorie catastali urbane (A/3, C/2, C/6) ma di fatto utilizzati per attività agricola. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che, ai fini dell’esenzione ICI, il dato determinante è l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile. Se un fabbricato non è accatastato nelle categorie rurali (A/6 o D/10), è soggetto a imposta, e spetta al contribuente l’onere di impugnare il classamento per ottenerne la modifica.
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