La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, respingendo le doglianze di un imputato. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi: il primo, di natura procedurale, è stato smentito dalla corretta applicazione della normativa emergenziale; il secondo, volto a una nuova valutazione delle prove, è stato ritenuto inammissibile in sede di legittimità, specialmente in presenza di una “doppia conforme” dei giudizi di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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