La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4214/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva il riconoscimento dell’ipotesi di spaccio di lieve entità. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando che elementi come l’arco temporale dell’attività, il numero di clienti, la professionalità e la presenza di canali stabili di fornitura escludono la possibilità di qualificare il fatto come di minima offensività, rendendo il ricorso una mera reiterazione dei motivi d’appello.
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