La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4410 del 2025, ha rigettato il ricorso di un Procuratore Generale, confermando che il furto venatorio, se aggravato solo dall’esposizione alla pubblica fede, non è più procedibile d’ufficio ma richiede una querela. La Corte ha chiarito che, a seguito della Riforma Cartabia, l’appartenenza della fauna al patrimonio indisponibile dello Stato non costituisce di per sé un’aggravante autonoma tale da consentire la procedibilità d’ufficio, prevalendo la nuova disciplina sulla procedibilità a querela per l’ipotesi specifica contestata.
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