La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui si chiedeva la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. La decisione si fonda sul divieto esplicito previsto dall’art. 69, comma 4, c.p., che impedisce il cosiddetto bilanciamento recidiva in specifiche circostanze. La Corte ha inoltre respinto la doglianza relativa al mancato accoglimento di un concordato in appello, poiché privo del necessario consenso del procuratore generale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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