Un imprenditore, condannato per evasione di accise su carburanti, ha impugnato la sentenza che disponeva la confisca per equivalente dei suoi beni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la normativa che consente la confisca per equivalente in materia di accise non può essere applicata retroattivamente a fatti commessi prima della sua entrata in vigore nel 2019. La Corte ha chiarito che, per i fatti antecedenti, è ammissibile solo la confisca diretta del profitto del reato, inteso come risparmio di spesa, ai sensi dell’art. 240 del codice penale.
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