La Corte di Cassazione ha stabilito che la riqualifica del reato, ad esempio da ricettazione a furto, operata dal giudice del riesame non invalida la richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero. Se la descrizione della condotta illecita rimane la stessa, la domanda cautelare sussiste. Nel caso specifico, il Tribunale aveva annullato una misura detentiva ritenendo, a seguito della riqualificazione, assente la richiesta del PM per il reato di furto. La Cassazione ha annullato tale decisione, rinviando per un nuovo esame che tenga conto della validità della richiesta originaria.
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