La Corte di Cassazione ha esaminato un caso in cui un Tribunale aveva annullato un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di una società per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001. Il Pubblico Ministero aveva impugnato tale decisione, ritenendola un provvedimento abnorme. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che un atto giudiziario, anche se errato, non è ‘abnorme’ se rientra nei poteri del giudice e non causa una paralisi insuperabile del processo. L’errore procedurale che impone una regressione del procedimento non è di per sé sufficiente a qualificare l’atto come abnorme e, quindi, a renderlo impugnabile con ricorso per cassazione.
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